Diritto &
Logistica
•GIUSLOGISTICA•

- emissione e negoziabilità polizze di carico;
- responsabilità vettori contrattuali e intermediari del trasporto;
- regime applicabile ai trasporti stradali;
- cessione di contratti di trasporto con vettori successivi;
- riscossione indebita da parte di sub-vettori di corrispettivi per trasporti in porto franco prepagati dal mittente;
- responsabilità nella scelta del vettore di fatto;
- negligenza nell’esecuzione delle istruzioni ricevute;
- rivalse verso vettori ed assicuratori;
- contribuzione alle avarie comuni;
- responsabilità depositario per servizi di magazzinaggio;
- diligenza nella custodia funzionale al trasporto;
- efficacia riserve sulle merci e tempestività di denunce danno e d’esperimento azioni risarcitorie;
- risarcibilità danni da ritardo;
- mancato ritiro merce arrivata a destinazione;
- esercizio diritto di ritenzione sulle merci;
- superamento limiti risarcibilità danno;
- vendita in danno per inerzia compratore.
Avete mai pensato che la merce "leggera" è ad altissimo rischio di irrisarcibilità nel caso di danni subiti durante il trasporto? Date uno sguardo alla seguente tabella e Vi renderete conto della situazione con un veloce colpo d'occhio:

I massimali sono attualmente quantificati in DSP, i Diritti Speciali di Prelievo del Fondo Monetario Internazionale, o SDR - Special Drawing Rights (la cui quotazione aggiornata giornalmente è disponibile al link imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx – si prenda come riferimento la quotazione espressa in “Currency per SDR”, sotto la voce Euro), unità di conto creata dal Fondo nel 1969 ed attualmente espressa come media ponderata del valore di un paniere di quattro valute (Euro, Sterlina Britannica, Dollaro Statunitense e Yen Giapponese).
Nella tabella qui riprodotta, la prima colonna esprime i limiti di valore risarcibile per unità di ogni modalità di trasporto, mentre le altre cinque riproducono dei multipli esemplificativi dei valori unitarî: è dunque agevole rendersi conto di quanto bassi siano i massimali in relazione all’entità della merce trasportata e di come ad es. un contenitore marittimo a pieno carico (ca.25 tonnellate di portata utile) non venga risarcito più di ca. 59.000 Euro, laddove si possa applicare il solo limite a peso…
Ragionando sui limiti sopra riportati, appare di tutta evidenza come merce che abbia un valore superiore a ca. 22 Euro/kg. non venga MAI risarcita integralmente dal vettore internazionale, se smarrita o danneggiata “in buona fede”, soglia che scende a ca. 10 Euro/kg. per il trasporto stradale e a ca. 2,30 Euro/kg. per il trasporto marittimo. Per tale ultima modalità però la soglia si può alzare nuovamente – valendosi del limite a collo – ai ca. 10 Euro/kg. se il trasporto avviene in colli da ca. 80 kg. cadauno o ai ca. 19 Euro/kg. se il trasporto avviene in colli da ca. 40 kg. cadauno: per poter beneficiare di tale limite alternativo, i singoli colli che siano movimentati in unità di carico intermodali (ad es. containers) devono però essere dichiarati dal caricatore al vettore al momento dell’imbarco e risultare dunque sui documenti di carico come costituenti la spedizione senza che il vettore muova contestazioni sul loro numero.
Per tutte quelle categorie merceologiche in cui il valore merce sia superiore ai 9 Euro/kg. si prospettano dunque percentuali considerevoli di perdite non risarcibili, che oltre ad erodere l’utile (lucro cessante) possono addirittura arrivare all’incompleta rifusione dei costi di produzione del bene venduto (danno emergente): è dunque opportuno stipulare una copertura assicurativa sulle merci trasportate che indennizzi integralmente il danneggiato.
I nostri link a tema:
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